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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ufficio competente: Ufficio Attività Produttive
Dov'è: piazza Cavour, 1 - piano terra
Tel: +39012249002 interno 2
Fax +390122640414
E-mail: commercio@comune.bussoleno.to.it
Responsabile Cuatto Dr.ssa Simona
Orari:
Lunedì 09.00-12.00 e 15.30-18.00
Martedì - Mercoledì - Venerdì 10.00-12.00
Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-18.00
Per il rilascio di licenze e autorizzazioni di polizia amministrativa (spettacoli viaggianti, trattenimenti
musicali e manifestazioni varie, teatri e luoghi di pubblico spettacolo, circoli, scuole da ballo e sale
pubbliche, sale giochi e giochi leciti, mestieri ambulanti, commercio cose antiche o usate, agenzie di viaggio,
strutture alberghiere e ricettive, taxi e autonoleggi con e senza conducente, portieri e custodi, ascensori,
fochino, fuochi d'artificio...) occorre presentare una domanda in bollo corredata da documentazione varia in
base alla tipologia di attività da svolgere.
Data la complessità della casistica di licenze di polizia amministrativa, si invitano gli interessati
a rivolgersi per informazioni all'ufficio competente.
Manifestazioni di sorte locali (banco beneficenza, lotteria...)
Chiunque voglia svolgere una manifestazione di sorte locali (lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza)
deve presentare, o far pervenire, una comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, e
successivamente inoltrare una comunicazione al Prefetto e al Sindaco almeno trenta giorni prima della
manifestazione, a norma dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (pubblicato sulla G.U. n. 289
del 13.12.2001).
Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso
da parte dell'Ispettorato, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato.
A ultimazione dello svolgimento delle manifestazioni di sorte locali si dovrà redigere apposito
verbale.
A norma dell'art. 13, c. 1, lett. b), del D.P.R. 430/2001, non sono tenuti ad adempiere a tale prescrizione
i partiti ed i movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, se la manifestazione di sorte
locale sopra indicata si svolgerà nell'ambito di una manifestazione locale dagli stessi organizzata.
Il titolare o legale rappresentante della ditta esercente l'attività oggetto dell'autorizzazione
(per esempio: commercio nel settore alimentare (latte fresco e surgelati, macelleria, panificio, pizza al
taglio, gastronomia ecc.), somministrazione e preparazione di alimenti e bevande, attività
turistiche-alberghiere, trasporto animali, carni e prodotti ittici...) deve presentare domanda in
bollo su modello da ritirare presso l'ufficio competente, corredata dall'attestazione del versamento
per diritti sanitari e da n. 3 planimetrie dei locali in scala preferibilmente 1:100 con relazione
tecnico-descrittiva. Ulteriori informazioni presso l'ufficio competente.
ANAGRAFE CANINA
La Legge Regionale, la n. 18 del 19 luglio 2004, (vedere anche le relative linee guida) prevede una modifica
del vecchio metodo di identificazione dei cani, passando dal tradizionale tatuaggio al sistema del microchip;
il microchip è un sistema di identificazione a radiofrequenza che viene impiantato sottocute ai cani,
con una particolare siringa, e contiene il numero di identificazione dell'animale. La gestione dell'Anagrafe
Canina e della relativa banca dati è affidata ai Servizi Veterinari delle ASL.
Per l'identificazione del proprio cane ci si può rivolgere oltre che al Servizio Veterinario anche al
proprio veterinario di fiducia.
Tutti i cani dovranno essere identificati entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione,
sia in caso di vendita che in caso l'animale venga regalato o dato in affidamento.
Chiunque intenda detenere un cane deve preventivamente assicurarsi che sia stato iscritto all'anagrafe ed
identificato; si considerano identificati correttamente anche i cani con un tatuaggio leggibile. Se il
tatuaggio è illeggibile il cane deve essere identificato con un microchip.
I contravventori alla Legge Regionale sono puniti con una sanzione amministrativa.
I negozi di animali e gli allevatori che commerciano cani non correttamente identificati sono puniti
altresì con una sanzione amministrativa.
Tutte le variazioni di proprietà, di località di detenzione del cane, e la sua morte dovranno
essere segnalate al Servizio Veterinario della ASL. Lo smarrimento del cane deve essere segnalato alla Polizia
Municipale del comune sede di detenzione del cane.
La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata alla Polizia Municipale del Comune che
provvederà ad attivare il Servizio di accalappiamento. In orari in cui è impossibile
contattare la polizia Municipale è possibile rivolgersi ad altri Enti quali Carabinieri,
Polizia Stradale, Servizi Veterinari delle ASL. Il cane vagante, dopo il trasferimento in canile,
dovrà essere identificato, e restituito al proprietario.
I Servizi veterinari delle ASL ed i comuni, attraverso la Polizia Municipale, sono incaricati della vigilanza
sulla corretta identificazione dei cani e provvedono all'elevazione delle sanzioni amministrative in caso di
inadempienza.
ALTRE INFORMAZIONI
L'abbandono dei cani è punito dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189 che prevede sanzioni penali, sia
pecuniarie che detentive, anche per maltrattamento, uccisione di animali, organizzazione di combattimenti
clandestini.
Per i cani, i gatti ed i furetti che espatriano, accompagnando i propri padroni all'estero per motivi di
vacanza, è in distribuzione presso i Servizi delle ASL il PASSAPORTO EUROPEO sul quale far annotare
le vaccinazioni necessarie e altre informazioni sanitarie e che diventerà un documento di viaggio
obbligatorio per i nostri animali da affezione (Regolamento CE 998/2004).
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge
regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina) - Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18
Servizio accalappiacani
Ufficio competente: Polizia Municipale
Dov'è: Via Traforo n. 62
Orari: da lunedì a venerdì: ore 10.00-11.00
Tel. 0122.49103 - 329.6703150
Fax. 0122.640366
Contattare immediatamente il comando di Polizia Municipale e trattenere l'animale fino all'arrivo
dell'addetto del canile.
Animali esotici
Per la detenzione di animali esotici presso il proprio domicilio, occorre presentare domanda in bollo al
comune, con allegato il versamento dei diritti sanitari e la certificazione di provenienza relativo all'animale
detenuto (CITES o altro).
Fauna selvatica
Chiunque abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna
selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve consegnarla entro 24 ore al Comune di residenza o a quello in
cui è avvenuto il fatto o alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla
ad un centro di recupero o, se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità. Se
la specie rinvenuta appartiene a specie protetta, si deve segnalare il ritrovamento alla Regione.
Monticazione e demonticazione
Monticazione
Gli allevatori che intendono trasferire il proprio bestiame durante il periodo estivo sui pascoli montani devono
presentare al Comune di residenza o dove ha sede l'allevamento, la richiesta di trasferimento di bestiame (mod. 6)
almeno quindici giorni prima della partenza presunta, dichiarando quali e quanti animali vogliono far monticare e
dove vogliono monticare (comune, dati luogo e proprietà). Successivamente, al massimo tre giorni prima
della partenza effettiva del bestiame, devono far compilare dall'ASL Servizio Veterinario il mod. 7 e portarlo
debitamente compilato all'ufficio comunale, il quale provvederà alla vidimazione.
Demonticazione
Per la demonticazione occorre presentare al Comune sede dell'Alpeggio un'autocetificazione da cui risulta quanti
animali si riportano a valle e la data prevista per la partenza, cosicché l'ufficio potrà rilasciare
il mod. 7 di demonticazione e consegnarlo all'allevatore (al massimo tre giorni prima della partenza della
demonticazione).
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