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EDILIZIA PRIVATA
Ufficio competente: Sportello Unico per l'Edilizia Privata
Dov'è: piazza Cavour, 1 - primo piano
Tel: +39012249002 interno 6
Fax +390122640414
E-mail: ediliziaprivata@comune.bussoleno.to.it
Responsabile Richetto Geom. Daniela
Orari:
Lunedì 09.00-12.00
Giovedì 09.00-12.00
è possibile concordare appuntamenti con l'Ufficio
Lo Sportello Unico per l'Edilizia è preposto alla gestione urbanistica ed edilizia del territorio,
e precisamente:
- gestione Piano Regolatore Comunale;
- rilascio di nulla-osta per interventi edilizi su edifici privati;
- rilascio di certificazioni in materia urbanistica/edilizia (esempio certificato di destinazione
d'uso, certificato urbanistico, certificato di agibilità, ecc.);
inoltre è possibile avere informazioni in merito:
- alle procedure previste dalla L.R.13/89 per la richiesta di contributo per il superamento
delle barriere architettoniche a favore di persone con invalidità accertata ai sensi della Legge 104/92
gli interventi edilizi1; si dividono in:
- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
e secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per
i servizi di telecomunicazione, comunque nel rispetto delle procedure previste dal Dlgs 198/2002
e secondo quanto previsto dal c.d. "Decreto Gasparri";
- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell'edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato.
- "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
TIPOLOGIA DEGLI ATTI EDILIZI2;
- ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA:
- manutenzione ordinaria cosi come definite dall' art. 3 del T.U;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
- Tutti gli interventi che non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - D.I.A.
Opere soggette a Denuncia di Inizio Attività:
- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e risanamento conservativo
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti che
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio
- varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio
e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
- interventi di ristrutturazione edilizia, solo a seguito di corresponsione della quota
relativa agli oneri e costi, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle
zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge n.443/2001, il relativo atto
di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate
- interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
Adempimenti procedurali:
- trenta giorni prima dell'effettivo inizio lavori l'interessato deve presentare la denuncia di
inizio attività, accompagnata da:
- estremi di pagamento dei diritti di segreteria;
- una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato;
- opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico sanitarie;
- l'indicazione della ditta esecutrice dei lavori ;
- certificazioni e documentazioni previste a seconda della tipologia dell'intervento
(esempio, conteggio per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione,
relazione sul contenimento energetico, ecc.)
- ultimato l'intervento:
- il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la D.I.A.
- il titolare della D.I.A. comunica l'ultimazione dei lavori
Validità:
- inizio dei lavori ->decorre dal trentunesimo giorno dalla data di presentazione della pratica.
- durata -> ha validità di tre anni dalla data di inizio lavori e l'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione lavori e il collaudo delle opere
- PERMESSO DI COSTRUIRE - P.d.C.
Con esclusione delle opere delle pubbliche amministrazioni e della attività edilizia libera,
costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
detto permesso:
- interventi di nuova costruzione
- interventi di ristrutturazione urbanistica
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad in organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso
Adempimenti procedurali:
- presentazione di relativa domanda in bollo sottoscritta dal proprietario dell'immobile o a
chi abbia titolo per richiederlo, corredata da una attestazione concernente il titolo di legittimazione,
come da modelli presenti in Comune, allegando:
- elaborati progettuali in triplice copia (progetto tecnico a firma di professionista
abilitato, relazione tecnica documentazione fotografica, ecc.);
- autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;
- altri eventuali documenti necessari in base al tipo di intervento;
- la richiesta, in seguito all'istruttoria3; verrà sottoposta alla Commissione Edilizia che
di norma si riunisce una volta al mese e precisamente l'ultimo giovedì di ogni mese.
Con il rilascio del Permesso di Costruire, verranno allegati una copia dell'elaborato grafico,
relazione, ecc. il modulo da compilare e consegnare al comune della Dichiarazione di Inizio e Fine Lavori.
L'ufficio di Polizia Municipale comunica all'interessato la data e le modalità per la consegna, a mezzo
di notifica, del Permesso di Costruire,
Validità:
- inizio dei lavori -> entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire;
- durata -> ha validità di tre anni dalla data di inizio lavori e l'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione lavori
- proroga -> può essere concessa esclusivamente in caso di richiesta motivata e per fatti
gravi ed estranei alla volontà del concessionario, diversamente, qualora i lavori non siano
ultimati nel termine stabilito, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita e si deve
richiedere un nuovo Permesso di Costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non
rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, si procederà
altresì, ove necessario, al ricalcalo del contributo di costruzione.
- il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i
lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
- CERTIFICATO DI AGIBILITÀ4;
Ambito di applicazione:
- per tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali.
- per gli interventi su edifici esistenti che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Adempimenti procedurali:
- occorre presentare domanda in bollo a firma del titolare del Permesso di Costruire o del soggetto
che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività, come da modelli presenti in Comune
- allegando:
- copia dichiarazione presentata per iscrizione al Catasto con relativi elaborati grafici;
- dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di conformità
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e la salubrità degli ambienti;
- dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati, se prima dell'inizio lavori si è dichiarato di non effettuare il collaudo ai
sensi della Legge 46/90 o certificato di collaudo degli stessi, ove previsto.
- certificato di collaudo statico - quando previsto;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
- nei casi ove previsto il certificato di collaudo, il certificato in materia sismica,
il certificato prevenzione incendi, ecc.
- marca da bollo ed estremi di pagamento dei diritti di segreteria
- il certificato di agibilità viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda. In caso di silenzio, l'agibilità si intende attestata
nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. In caso di autocertificazione, il termine
per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.
Validità:
- l'agibilità di un edificio o parte di esso non ha più effetto quando vengono
eseguite trasformazioni e/o modifiche tali da comportare la richiesta di un nuovo certificato
cioè vengono a mancare i requisiti necessari di agibilità
PRATICHE VARIE
- CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - C.D.U.5;
Ambito di applicazione:
- gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati, né trascritti nei pubblici registri immobiliari se agli atti stessi
non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica;
- nel certificato sono contenute le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata;
- il certificato non si rilasciano:
- ai fabbricati
- ai terreni quando costituiscono pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano, purchè la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima
sia inferiore a 5.000 mq.
Adempimenti procedurali:
- occorre presentare all'ufficio protocollo domanda con indicati gli estremi catastali dei
terreni di cui si richiede il certificato
- la domanda e il certificato stesso sono in marca da bollo, salvo per quelli richiesti ad
uso successione;
- il certificato viene rilasciato dal responsabile dell'ufficio entro il termine massimo di
trenta giorni dalla richiesta;
Allegati obbligatori:
- estratto di mappa relativo ai mappali oggetto di richiesta;
- marca da bollo;
- estremi di pagamento dei diritti di segreteria;
Validità:
- dalla data di rilascio, il certificato ha validità fino a quando non intervengono
modifiche agli strumenti urbanistici.
- CERTIFICATO URBANISTICO6;
Ambito di applicazione:
- indica in sintesi le norme che incidono in modo specifico sull'immobile, sulla sua
trasformazione e sul suo uso;
- indica le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti l'immobile stesso;
- indica le destinazione d'uso ammesse;
- indica i vincoli che gravano sul bene o sull'area;
Adempimenti procedurali:
- occorre presentare all'ufficio protocollo domanda con indicati gli estremi catastali
dell'immobile di cui si richiede il certificato
- la domanda e il certificato stesso sono in marca da bollo;
- il certificato viene rilasciato dal responsabile dell'ufficio entro il termine massimo
di sessanta giorni dalla richiesta;
Allegati obbligatori:
- estratto di mappa relativo all'immobile oggetto di richiesta;
- marca da bollo;
- estremi di pagamento dei diritti di segreteria;
Validità:
- dalla data di rilascio, il certificato ha validità fino a quando non intervengono
modifiche agli strumenti urbanistici.
- CERTIFICATO I.V.A AGEVOLATA
Adempimenti procedurali:
- domanda in carta semplice redatta a cura del proprietario e/o titolare del permesso edilizio
o denuncia di inizio attività, come da modelli presenti in Comune
- il certificato viene rilasciato dal responsabile dell'ufficio entro il termine massimo di
trenta giorni dalla richiesta;
Allegati:
- estremi di pagamento dei diritti di segreteria
Validità:
- dalla data di rilascio, il certificato ha validità fino alla data in cui viene
presentata la denuncia di fine lavori.
Nota:
- è facoltà del titolare del permesso di costruire, o della denuncia di
inizio attività usufruire delle norme che prevedono l'autocertificazione dei dati
contenuti in detta certificazione
1 - così come stabiliti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia D.P.R. n.380 del 6/06/2001 e s.m.i. art. 3
2 - ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia D.P.R. n.380 del 6/06/2001 e s.m.i - articoli da 12 a 23
3 - ai sensi del D.P.R. n.380 del 6/06/2001 e s.m.i - articolo 20
4 - ai sensi del D.P.R. n.380 del 6/06/2001 e s.m.i - articoli 24,25
5 - ai sensi del D.P.R. n.380 del 6/06/2001 e s.m.i - articolo 30
6 - ai senti dell'art. 5 Legge n.19/1999 e s.m.i
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