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TRIBUTI
Ufficio competente: Ufficio Tributi - Servizi Scolastici - A.T.C.
Dov'è: piazza Cavour, 1 - piano terra
Tel: +39012249002 interno 3
Fax +390122640414
E-mail: tributi@comune.bussoleno.to.it
Responsabile Fumagalli Gabriella
Orari:
Lunedì 09.00-12.00 e 15.30-18.00
Mercoledì 10.00-12.00
Giovedì 10.00-12.00 e 15.30-18.00
L'ufficio tributi riceve su appuntamento, nei giorni di chiusura al pubblico,
per particolari motivi di impossibilità dell'utenza.
UFFICIO TRIBUTI
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA
Il servizio si occupa:
ICI - Imposta comunale sugli Immobili
A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione
o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Si dà atto che il Comune di BUSSOLENO è compreso nell'elenco allegato alla circolare del Ministero
delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, previsto dall'art. 15, lettera a), della legge 27.12.1977, n. 984 e
pertanto ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, i terreni agricoli sono esenti
ai fini della presente imposta.
Per l'anno 2007 le aliquote sono state determinate con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 23.04.2007
restando invariate rispetto all'anno 2006.
Le aliquote ICI per l'anno 2007 sono le seguenti:
- Aliquota ordinaria: 7 per mille
- Aliquota ridotta per abitazione principale o casi equiparati: 5,75 per mille
- Detrazione per abitazione principale (su base annua): 103,29 Euro
L'aliquota ridotta si applica nei seguenti casi:
- per l'abitazione principale (per proprietari residenti, titolari di diritti reali, soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa che vivono nella propria abitazione);
- per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado (genitori, figli, generi e nuore)
e quelle concesse dal possessore in uso gratuito al coniuge ancorché separato o divorziato, purché
dagli stessi adibite ad abitazione principale; mentre non spetta la detrazione annua complessiva di Euro 103,29.
A tale fine occorre presentare una dichiarazione che contenga i dati anagrafici e fiscali sia del contribuente
che del parente o affine che ha avuto in uso gratuito l'abitazione, nonché tutti i riferimenti catastali
dell'immobile in oggetto.
- per abitazione di persona residente in istituto di ricovero o sanitario, a patto che essa non sia locata.
- per abitazione di cittadino italiano residente all'estero, a patto che essa non sia locata.
- per ogni abitazione principale potrà essere considerata solo la prima pertinenza (e quindi applicare
l'aliquota del 5,75 per mille ) tra le seguenti categorie catastali: (C06- garage), (C02- magazzini e locali deposito),
(C07 - tettoie). All'imposta dovuta, si sottrae l'eventuale parte residua della detrazione per abitazione principale.
L'immobile di categoria C/2 viene considerato pertinenza qualora non venga utilizzato per attività artigianali,
industriali, commerciali ecc..
- In caso di recupero di immobili dichiarati inagibili o inabitabili viene applicata l'aliquota ridotta al due
per mille per due anni a far data dal rilascio dell'abitabilità dell'immobile stesso.
Detrazione per abitazione principale:
La detrazione è pari ad Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno e diviso in parti uguali tra i soggetti
passivi dimoranti.
Dall'anno 2006 è stata determinata la maggiore detrazione pari ad Euro 206,58 per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale riferita a:
- nuclei familiari aventi a carico un diversamente abile risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L.
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- soggetti passivi aventi unità immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal Comune
(utenze in assistenza economica da parte del Con.I.S.A. “Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali)
appositamente certificati dai servizi sociali;
RICORDARE
- Rivalutare del 5% la rendita catastale come per gli anni precedenti.
- I terreni agricoli sono esclusi dalla imposta in quanto il Comune di Bussoleno è stato dichiarato
Comune montano.
Modalità di pagamento:
Il versamento va fatto a favore del concessionario RISCOSSIONE UNO S.P.A., sul conto corrente postale n. 748103.
A decorrere dall'anno 2007 i versamenti dovranno essere effettuati con scadenza:
- acconto 16-06-2007
- saldo 16-12-2007
Si rammenta che i termini di versamento scadenti nelle giornate di sabato o in giorno festivo sono prorogati
per legge al primo giorno feriale successivo.
I versamenti dovranno essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione risulta uguale o inferiore a 49 centesimi
o per eccesso se superiore a detto valore.
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