Descrizione
In riferimento alla direttiva europea 2006/66/CE, relativa alla corretta gestione delle pile e degli accumulatori, ed ai sensi dei D.Lgs 188/2008 e 21/2011 si porta a conoscenza che il Comune ha necessità di effettuare un censimento degli esercizi commerciali rivenditori di pile e accumulatori per piccoli utilizzatori domestici.
Risulta pertanto necessario contattare urgentemente il Comune al n° 0122-49002 int 7 per fornire le generalità del punto vendita, le tipologie di pile vendute ed il possesso dell’apposito contenitore per il ritiro delle pile esauste.
A tutela della vostra attività commerciale si rammenta di seguito cosa indica la legge:
INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI FINALI (art. 22)
I produttori o i terzi che agiscono in loro nome devono informare gli utilizzatori finali con campagne di informazione su:
a) i potenziali effetti sull`ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b) l`obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
e) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
d) le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;
e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all`allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).
OBBLIGHI PER DISTRIBUTORI
L`art. 22 co. 2 prevede che i distributori di pile o di accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L`avviso deve informare altresì circa i pericoli e i danni all`ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.
Sanzione: se il fatto non costituisce reato, il distributore in caso di omesso indebito ritiro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 a € 150 per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
Sanzione: il distributore che non fornisce le informazioni di cui all`art. 22 comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
Risulta pertanto necessario contattare urgentemente il Comune al n° 0122-49002 int 7 per fornire le generalità del punto vendita, le tipologie di pile vendute ed il possesso dell’apposito contenitore per il ritiro delle pile esauste.
A tutela della vostra attività commerciale si rammenta di seguito cosa indica la legge:
INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI FINALI (art. 22)
I produttori o i terzi che agiscono in loro nome devono informare gli utilizzatori finali con campagne di informazione su:
a) i potenziali effetti sull`ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b) l`obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
e) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
d) le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;
e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all`allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).
OBBLIGHI PER DISTRIBUTORI
L`art. 22 co. 2 prevede che i distributori di pile o di accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L`avviso deve informare altresì circa i pericoli e i danni all`ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.
Sanzione: se il fatto non costituisce reato, il distributore in caso di omesso indebito ritiro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 a € 150 per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
Sanzione: il distributore che non fornisce le informazioni di cui all`art. 22 comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 30/04/2019 16:15:38