Descrizione
Per agevolare le utenze che hanno ricevuto per la prima volta in bolletta l'addebito dello smaltimento oltre a quello dell'acqua, SMAT procederà all'annullamento della rispettiva bolletta recante scadenza 30 marzo 2020, che pertanto non dovrà essere pagata per intero, e a distribuire la quota relativa alla depurazione nelle successive tre bollette.
Per ogni ulteriore indicazione è disponibile il Numero Verde 800 010 010.
Infatti, le utenze prive di allacciamento alla pubblica fognatura sono tenute ad effettuare la raccolta delle acque reflue in una fossa biologica e conseguentemente, a norma dell’allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 (tutela delle acque dall’inquinamento) e dell’art. 183 del D. Lgs 152/2006 in tema di rifiuti, nonché come normalmente riportato nell’autorizzazione comunale sempre necessaria in tali casi, a:
1. far prelevare periodicamente (almeno una volta l’anno) i condensati depositati in detta fossa;
2. provvedere allo smaltimento degli stessi.
Nell’area di propria competenza, a norma dell’art. 110 del D. Lgs. 03.04.2006 n° 152, tale ultima attività di smaltimento è eseguita dalla SMAT, senza ulteriori oneri per l’utente, a fronte dell’applicazione della tariffa prevista per il servizio di depurazione. In merito, dispone il Regolamento approvato dall’Autorità d’Ambito3 Torinese con deliberazione n° 193 del 30.05.2005 (www.ato3torinese.it / Atti / Delibere / Anno 2005).
Si evidenzia che, a norma del suddetto Regolamento 30.05.2005, vengono esentate le utenze che, utilizzando per lo smaltimento un impianto diverso da quelli del gestore del servizio idrico integrato (SMAT S.p.A.), trasmettono alla SMAT copia del relativo formulario rifiuti (art. 193 D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).
Per ogni ulteriore indicazione è disponibile il Numero Verde 800 010 010.
Infatti, le utenze prive di allacciamento alla pubblica fognatura sono tenute ad effettuare la raccolta delle acque reflue in una fossa biologica e conseguentemente, a norma dell’allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 (tutela delle acque dall’inquinamento) e dell’art. 183 del D. Lgs 152/2006 in tema di rifiuti, nonché come normalmente riportato nell’autorizzazione comunale sempre necessaria in tali casi, a:
1. far prelevare periodicamente (almeno una volta l’anno) i condensati depositati in detta fossa;
2. provvedere allo smaltimento degli stessi.
Nell’area di propria competenza, a norma dell’art. 110 del D. Lgs. 03.04.2006 n° 152, tale ultima attività di smaltimento è eseguita dalla SMAT, senza ulteriori oneri per l’utente, a fronte dell’applicazione della tariffa prevista per il servizio di depurazione. In merito, dispone il Regolamento approvato dall’Autorità d’Ambito3 Torinese con deliberazione n° 193 del 30.05.2005 (www.ato3torinese.it / Atti / Delibere / Anno 2005).
Si evidenzia che, a norma del suddetto Regolamento 30.05.2005, vengono esentate le utenze che, utilizzando per lo smaltimento un impianto diverso da quelli del gestore del servizio idrico integrato (SMAT S.p.A.), trasmettono alla SMAT copia del relativo formulario rifiuti (art. 193 D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/01/2025 14:04:07