Descrizione
Si informano tutti gli esercenti interessati che per l’anno 2024 la durata dei saldi invernali è così stabilita:
dal 5 gennaio al 1 marzo compresi.
Si ricorda che la modifica dell’art. 12 della Legge Regionale 28/1999 ha soppresso l’obbligo di comunicazione ai Comuni dell’effettuazione delle vendite di fine stagione.
Pertanto l’esercente che intenda effettuare i saldi deve soltanto renderlo noto alla clientela; pertanto l’esercente dovrà avere cura di affiggere nei locali di vendita in posizione ben visibile e con anticipo di almeno 3 giorni dall’inizio delle vendite.
Rimane invece fermo l’obbligo stabilito dall’art. 14 bis della legge, che prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.
Per le vendite promozionali permane l’obbligo di comunicazione preventiva al Comune.
dal 5 gennaio al 1 marzo compresi.
Si ricorda che la modifica dell’art. 12 della Legge Regionale 28/1999 ha soppresso l’obbligo di comunicazione ai Comuni dell’effettuazione delle vendite di fine stagione.
Pertanto l’esercente che intenda effettuare i saldi deve soltanto renderlo noto alla clientela; pertanto l’esercente dovrà avere cura di affiggere nei locali di vendita in posizione ben visibile e con anticipo di almeno 3 giorni dall’inizio delle vendite.
Rimane invece fermo l’obbligo stabilito dall’art. 14 bis della legge, che prevede il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.
Per le vendite promozionali permane l’obbligo di comunicazione preventiva al Comune.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/01/2025 12:14:43