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Saldi estivi

Si informa che la Regione Piemonte ha fissato l'inizio dello svolgimento delle vendite di fine stagione per la stagione estiva nella giornata di sabato 6 luglio 2024. Inoltre con determina n. 22 del 08.06.2024 si è stabilita la...
Data:

8 giugno 2024

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Si informa che la Regione Piemonte ha fissato l'inizio dello svolgimento delle vendite di fine stagione per la stagione estiva nella giornata di sabato 6 luglio 2024. Inoltre con determina n. 22 del 08.06.2024 si è stabilita la scansione temporale in otto settimane continuative dal 6 luglio compreso. 

Inoltre si ricorda che:
- ai sensi dell’art. 14 della L.r. 12/11/1999 n. 28, come modificato dall’art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal comune a tutela dei consumatori (non è più prevista la comunicazione al Comune);
- ai sensi dell’art. 15 comma 3 della citata legge regionale, “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;
- ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto”;
- ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”;
- l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06.09.2005, n. 206;
- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.

Infine la disciplina delle vendite di fine stagione è contenuta nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2000.

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2024 19:42:44

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