La condizione fondamentale affinché l'Ufficiale dello Stato Civile avvii il procedimento di separazione consensuale ex art. 12 l. 162/2014 è l'assenza di figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
I coniugi si presentano contestualmente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile dichiarando la volontà di volersi separare. Dopo di ché l'Ufficiale li invita a comparire nuovamente di fronte a sé non prima di trenta giorni per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.