Descrizione
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo del 4 aprile 2010 n. 58 e il Decreto Legislativo del 26 agosto 2011 n. 198, gli articoli pirotecnici sono classificati secondo la seguente tabella:
Fuochi d'artificio:
• Categoria F1 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
• Categoria F2 - fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
• Categoria F3 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
• Categoria F4 - fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/ UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 7 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D. Lgs. 29 luglio 2015 n°123) "i prodotti pirotecnici del tipo con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati”;
Considerato:
- che in occasione delle festività in oggetto indicate è consuetudine utilizzare per divertimento petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo, trattandosi di materiali esplodenti, può provocare danni fisici di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che la pericolosità dell’utilizzo di materiale esplodente, per incompetenza all’uso, è altamente più elevata se avviene in zone ristrette, come l’ambiente familiare, specie se in presenza di soggetti vulnerabili come i bambini e gli anziani;
- che l’utilizzo indiscriminato dei prodotti pirotecnici nel periodo delle festività è causa di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per la tranquillità e per il riposo dei residenti, soprattutto se anziani o malati.
Ritenuto di:
1) dover tutelare la quiete delle persone;
2) dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
3) dover tutelare il diritto alla serenità, alla quiete della collettività e il decoro urbano;
4) dover tutelare gli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall’abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;
5) dover limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, l’utilizzo dei fuochi artificiali o pirotecnici;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;
Rilevato pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l’uso di petardi, botti, e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;
Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
Visto l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
Vista la Legge 689/1981;
O R D I N A
Che a partire dalle ore 00:00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025:
1) Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico o aperto al pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.
2) Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del succitato Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.
I N V I T A
La cittadinanza al senso di responsabilità, di non utilizzare artifizi di divertimento, distribuiti o prodotti illegalmente sul mercato o privatamente, di natura contraffatta;
I N F O R M A
Che salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689 del 24.11.1981.
D I S P O N E
Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Bussoleno.
Che copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmessa al Comando di Polizia Locale e al Comando Carabinieri di Susa per le attività di controllo.
AVVERTE
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/90 n.241 avverte che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (legge 06/12/71 n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/1971.
Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
Antonella ZOGGIA
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 29/12/2025 15:18:38