Chiunque voglia svolgere una manifestazione di sorte locali (lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza) deve presentare, o far pervenire, una comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, e successivamente inoltrare una comunicazione al Prefetto e al Sindaco almeno trenta giorni prima della manifestazione, a norma dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (pubblicato sulla G.U. n. 289 del 13.12.2001). Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dell'Ispettorato, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato. A ultimazione dello svolgimento delle manifestazioni di sorte locali si dovrà redigere apposito verbale.
A norma dell'art. 13, c. 1, lett. b), del D.P.R. 430/2001, non sono tenuti ad adempiere a tale prescrizione i partiti ed i movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, se la manifestazione di sorte locale sopra indicata si svolgerà nell'ambito di una manifestazione locale dagli stessi organizzata.